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Possono essere esclusi dall’iscrizione al Fondo i familiari già coperti da altro Fondo di Assistenza sanitaria integrativa
Il Fondo Easi, Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti dei CED, ICT, Professioni Digitali e STP, ha informato che, anche per il 2025, grazie alla collaborazione con la Compagnia UniSalute, il dipendente avrà la possibilità di estendere la copertura sanitaria in favore dei propri familiari. Il costo dell’estensione della polizza sarà a carico del dipendente. La quota annuale è di:
– 156,00 euro per il coniuge o convivente more uxorio;
– 120,00 euro per ciascun figlio.
L’Ente precisa che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:
– coniuge;
– convivente more uxorio;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.
L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una semplice autocertificazione. Possono essere esclusi dall’iscrizione al Fondo i familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa.
Illustrati i principali interventi in materia di somministrazione, lavoro stagionale, periodo di prova, lavoro agile e dimissioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 27 marzo 2025, n. 6).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito la circolare in commento che illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (Legge n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative.
In particolare il documento si sofferma sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.
Di seguito, alcuni degli argomenti trattati nella circolare in argomento
Lavoro in somministrazione
Con il comma 1, lettera a, numero 1), l’articolo 10 del Collegato Lavoro interviene sull’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, sopprimendone il quinto ed il sesto periodo. Con la modifica in esame si è inteso eliminare la disciplina transitoriamente in vigore fino al 30 giugno 2025, che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.
Soppressa la disciplina transitoria, la norma di cui all’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 dispone ora, in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Invece, il comma 1, lettera a), numero 2) dell’articolo 10 in esame introduce all’articolo 31, comma 2 del citato D.Lgs. n. 81/2015 2 ulteriori categorie di lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30% di lavoratori a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore e che, quindi, sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero.
Si tratta, in particolare, dei contratti conclusi:
– in fase di avvio di nuove attività;
– da start- up innovative;
– per lo svolgimento di attività stagionali;
– per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
– per la sostituzione di lavoratori assenti;
– con lavoratori over 50.
Inoltre, il secondo periodo della medesima lettera a) dell’articolo 10, comma 1, consente all’utilizzatore di non conteggiare entro la percentuale in esame anche i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Infine, Il comma 1, lettera b), dell’articolo 10 modifica l’articolo 34, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, al fine di incentivare le opportunità di lavoro per i lavoratori che versano in situazioni di particolare debolezza. La norma stabilisce che, in caso di assunzioni a tempo determinato di tali categorie di lavoratori effettuate dalle agenzie per il lavoro, non trova applicazione l’obbligo di indicazione delle causali stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi dall’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
Attività di lavoro stagionale
L’articolo 11 della Legge n. 203/2024 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81, in materia di attività stagionali chiarendo che “rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Rientra nella definizione di lavoro stagionale l’attività lavorativa svolta in un determinato periodo dell’anno e priva del carattere della continuità, sussumibile nella più ampia categoria del lavoro a tempo determinato, regolato dal citato D.Lgs. n. 81 del 2015 (articoli 19-29), dal quale si distingue per alcune eccezioni, in un’ottica di riduzione delle relative rigidità organizzative e gestionali.
Durata del periodo di prova
La disposizione integra l’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2022, dando più puntuale attuazione, sul punto, alla direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, in base alla quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che la durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato sia proporzionata alla durata del contratto.
La norma trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati a far data dall’entrata in vigore della legge in esame, quindi dal 12 gennaio 2025.
Rideterminato il minimo contrattuale mensile con decorrenza dal 1° gennaio 2025
Il 25 marzo 2025 è stato siglato, tra Confapi e Federmanager, l’accordo di rinnovo del contratto di settore per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi che avrà scadenza il 31 dicembre 2027.
Con tale accordo, vengono stabiliti i nuovi minimi retributivi mensili di base:
– per i dirigenti, 5.773,79 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 6.081,48 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026;
– per i quadri superiori, 3.846,15 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 4.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, è stato stabilito che il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, per il 2025 sarà pari a 4.540,80 e per il 2026 a 4.783,75 euro. I medesimi importi sono previsti, in via sperimentale e per la durata del vigente CCNL, per i dirigenti disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi. Invece, per i quadri superiori disoccupati ovvero inoccupati da più di 6 mesi, il minimo contrattuale per il 2025 sarà pari a 2.978,72 euro e per il 2026 a 3.097,87 euro.
Gli aumenti previsti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 sono erogati con la busta paga di aprile 2025.
A decorrere dal 1° aprile 2025, l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili dovute a seguito di trasferte e missioni viene stabilito nell’importo di 100,00 euro per i dirigenti e 65,00 euro, per i quadri superiori, per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane.
Con riferimento al congedo parentale, l’indennità pari all’80% della retribuzione previsto nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata fino al 100% della retribuzione.
Infine, con l’accordo in esame, sono state apportate modifiche in tema di:
– periodo di conservazione a seguito di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da causa in servizio, per cui l’azienda conserverà il posto al dirigente non in prova per un periodo di 12 mesi (corrispondendogli l’intera retribuzione); tale periodo verrà elevato a 18 mesi in caso di patologie oncologiche;
– trasferimento del dirigente, che non potrà essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età, il trasferimento non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno;
– previdenza complementare, prevedendo una contribuzione a carico dell’impresa pari al 5% della retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 euro annui che non può risultare inferiore a 6.000 euro.
Infine, i termini di preavviso per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato sono stati modificati come segue:
– 7 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio fino 6 anni compiuti;
– 9 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti;
– 10 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti;
– 12 mesi oltre i 12 anni di anzianità di servizio.
In considerazione del fatto che tale accordo decorre dal 1° gennaio 2025, le Parti hanno concordato di erogare, a copertura dell’anno 2024, un importo a titolo di Una Tantum che verrà erogato in due tranches di pari importo con la retribuzione del mese di aprile 2025 e di giugno 2025:
– nella misura pari a 3.000,00 euro ai dirigenti inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito di una R.A.L. fino a 95.000,00 euro;
– nella misura pari a 2.000,00 euro ai quadri superiori inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito di una R.A.L. fino a 65.000,00 euro
Via Italia, 1
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Telefono: 011/9113021
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Da oltre 10 anni, con serietà e competenza, opera al fianco delle Aziende e si occupa delle tematiche inerenti la Consulenza del Lavoro, l’amministrazione e la gestione del personale offrendo ai Clienti servizi di qualità professionale nel campo del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della legislazione sociale e previdenziale.
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