Adottata la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

La novità che ha interessato i codici ATECO a 5 e a 6 cifre è operativa a partire dal 1° aprile 2025 (INPS, circolare 31 marzo 2025, n. 71).

L’INPS ha comunicato l’adozione nei propri sistemi informativi del codice ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro. Contestualmente, è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

Quindi, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:

– il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
– il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’INPS provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

L’INPS precisa, infine, che la nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, verrà resa disponibile successivamente alla pubblicazione della circolare in commento.

CCNL Metalmeccanici: con lo sciopero del 28 marzo i lavoratori chiedono il rinnovo

I sindacati ed i lavoratori scesi in piazza chiedono la riapertura delle trattative e l’attuazione dei punti espressi in piattaforma

L’ondata di scioperi del settore metalmeccanico ha invaso l’Italia ed ha avuto la sua conclusione nella mobilitazione del 28 marzo. Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno comunicato, con nota stampa del 28 marzo, l’esito positivo del dissenso, lanciando un chiaro messaggio alle Parti datoriali di Federmeccanica e Unionmeccanica: riaprire le trattative e rinnovare i contratti del settore.
Dopo 24 ore complessive in cui i lavoratori hanno incrociato le braccia, a seguito della rottura delle trattative del 12 novembre scorso e dell’interruzione, il 17 marzo scorso, del tavolo contrattuale delle piccole e medie imprese, continua il blocco degli straordinari e della flessibilità in tutti i luoghi di lavoro. L’auspicio è, secondo quanto riportato dai sindacati, che Federmeccanica e Unionmeccanica ripartano con il confronto, partendo dalla piattaforma sindacale, approvata da oltre il 98% delle lavoratrici e dai lavoratori, al fine di concretizzare l’aumento dei salari, stabilizzare i rapporti di lavoro e rafforzare la salute e la sicurezza. 

CIPL Edilizia Industria Firenze: siglato l’accordo per la determinazione dell’EVR

L’EVR determinato a livello territoriale è pari al 4% sui minimi in vigore al 1° marzo 2022

Il giorno 27 marzo 2025 presso la sede di Ance Firenze, si sono incontrati Ance Firenze e la Feneal-Uil Firenze, Filca-Cisl Firenze e Fillea-Cgil Firenze a seguito della verifica degli indicatori territoriali, effettuando il raffronto con il triennio 2024//2023/2022 sul triennio 2023/2022/2021. L’andamento di tutti gli indicatori territoriali ha evidenziato un segno positivo.
A seguito degli esiti della verifica in sede territoriale, ai sensi di quanto previsto ed indicato nell’art. 38 CCNL vigente e nel contratto integrativo 22 giugno 2022, l’EVR determinato a livello territoriale, tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali concordate, ovvero 25% per ciascuno di 4 indicatori, è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022.
Determinata la percentuale a livello territoriale (4%), ogni impresa procederà, come da CCNL vigente e da accordo territoriale 22 giugno 2022, al calcolo dei due parametri aziendali individuati nelle intese confrontando tali parametri dell’ultimo triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale (triennio 2024/2023/2022 sul triennio 2023/2022//2021).
Qualora dal confronto dei parametri aziendali dovessero risultare per l’impresa uno o due parametri negativi, la stessa renderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo in oggetto un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali. Gli importi dell’EVR erogabile saranno corrisposti dalle imprese, con le modalità previste dal CCNL e dall’accordo territoriale 22 giugno 2022, con decorrenza dal mese di aprile 2024 per un massimo di 12 mesi.
In merito alla determinazione dell’EVR ed alle relative procedure e modalità, le Parti Sociali hanno richiamato integralmente quanto previsto e concordato nei predetti accordi sindacali nazionale e territoriale.