Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

A partire dal 4 aprile 2025, le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito  (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 aprile 2025).

Il decreto direttoriale del MIMIT del 14 marzo 2025 stabilisce le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del PNRR, delineando i criteri di ammissibilità e le procedure per la presentazione delle domande.

 

Le agevolazioni sono destinate alle PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti per investimenti che devono avere un importo non inferiore a 30 mila euro e non superiore a un milione di euro.

 

Le percentuali di finanziamento variano:

  • 30% per le medie imprese;

  • 40% per le micro e piccole imprese;

  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

  • 50% per la diagnosi energetica.

Le risorse complessive disponibili ammontano a 320 milioni di euro, con una quota significativa riservata a specifiche regioni del Sud Italia e alle micro e piccole imprese.

 

La presentazione delle domande deve avvenire, a partire dal 4 aprile 2025, esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma dedicata sul sito dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

 

Il termine finale per la presentazione delle domande è stato posticipato al 17 giugno 2025, come stabilito dal decreto direttoriale del 31 marzo 2025. 

Modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 155649/2025 introduce un modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia.

Questo modello è destinato ai soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime.

La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente e include dati specifici previsti dall’articolo 70-unvicies del D.P.R. n. 633/1972.

 

Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello in formato elettronico sul proprio sito ufficiale, facilitando così l’accesso e la compilazione da parte degli utenti.

 

La scadenza per la presentazione della Comunicazione è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre civile e deve avvenire esclusivamente in modalità telematica. Questa può essere effettuata direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario autorizzato, seguendo le specifiche tecniche delineate nell’Allegato A del provvedimento. È importante notare che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, evidenziando l’obbligo di compliance anche in situazioni di inattività.

 

Qualora si verificasse il superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. Inoltre, il ritardo nella presentazione della Comunicazione oltre i 30 giorni o la presentazione consecutiva di due Comunicazioni in ritardo possono comportare la sospensione temporanea delle semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

 

In caso di errori o omissioni nella Comunicazione già trasmessa, è prevista la possibilità di ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Tuttavia, non è consentita la presentazione di una Comunicazione correttiva per modificare quella finale relativa al superamento della soglia di euro 100.000.

 

I soggetti incaricati della trasmissione devono fornire al contribuente una copia della Comunicazione inviata e una ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Modelli di comunicazione per credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate 

L’Agenzia delle entrate ha informato in merito all’approvazione dei modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 marzo 2025, n. 153474).

L’articolo 3, comma 14-octies, del D.L. n. 202/2024 ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 60/2024 si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate.

Il medesimo articolo prevede, al comma 14-novies, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunichino altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Pertanto, con il nuovo provvedimento n. 1534749/2025, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS” e “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS”, con le relative istruzioni.

 

Con la Comunicazione possono essere indicati anche:

  • gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;

  • gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

L’invio deve essere effettuato dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La trasmissione telematica va effettuata utilizzando esclusivamente il software “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Viene considerata tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

 

Nel medesimo periodo, con le stesse modalità, è possibile:

– inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.

 

La comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione viene scartata in fase di accoglienza.

 

La comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.