CCNL Metalmeccanica Artigianato (Conflavoro-Confsal): siglato l’accordo integrativo

L’accordo prevede nuovi minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025 e modifiche ad alcuni istituti contrattuali

Il 20 dicembre scorso la Conflavoro Pmi e Fesica, con l’assistenza della Confsal, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanica Artigianato siglato il 10 gennaio 2024, ridefinendo alcuni istituti del contratto e concordando nuovi minimi retributivi per gli impiegati del settore. Le variazioni apportate decorrono dal 1° gennaio 2025. Nella fattispecie viene indicata una modifica al campo di applicazione inserendo, per il settore della metalmeccanica e installazione impianti, l’attività di progettazione industriale e di macchine; mentre all’art.9 relativo alla flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità viene precisato che “le ore lavorare in eccedenza a quelle programmate e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa consentirlo“. Per quel che riguarda i permessi per ex festività, l’accordo indica che se i rapporti di lavoro sono iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore viene corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato. Modificati anche gli istituti delle ferie e della tredicesima mensilità. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, invece, le ferie, le mensilità aggiuntive e gli eventuali elementi retributivi vengono corrisposti e frazionati sulla base di regole specifiche di maturazione. Inoltre, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del contratto, è previsto un’indennità di vacanza contrattuale pari all’1% del valore minimo tabellare. L’indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive. 
Per quanto concerne l’aspetto retributivo, vengono stabiliti nuovi minimi retributivi con le seguenti decorrenze:
1° gennaio 2025;
1° luglio 2025;
1° marzo 2026;
1° novembre 2026
Di seguito le tabelle con gli importi aggiornati per il relativo settore di appartenenza.

Settore Metalmeccanica e Installazione impianti
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1 2.020,00  2.051,00  2.082,00 2.108,00
2 1.879,00  1.908,00 1.938,00 1.961,00
3 1.775,00 1.802,00 1.830,00 1.852,00
4 1.706,00 1.733,00 1.759,00 1.781,00
5 1.608,00 1.633,00 1.658,00  1.678,00
6 1.549,00 1.573,00 1.597,00  1.617,00
7 1.477,00 1.500,00 1.523,00  1.542,00

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili. 

Settore Odontotecnica
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1 1.904,00 1.935,00 1.966,00 1.977,00
2  1.804,00  1.833,00   1.863,00   1.873,00 
3  1.631,00  1.657,00   1.684,00   1.693,00 
4  1.535,00  1.560,00   1.585,00   1.594,00 
5  1.471,00  1.495,00   1.518,00   1.527,00 
6  1.415,00  1.438,00   1.461,00   1.469,00 

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.

Settore Orafi, argentieri e affini
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1  2.021,00  2.052,00  2.083,00  2.109,00
2  1.883,00  1.912,00  1.941,00  1.965,00
3  1.714,00  1.741,00  1.767,00  1.788,00
4  1.612,00  1.637,00  1.662,00  1.682,00
5  1.550,00  1.574,00  1.598,00  1.618,00
6  1.470,00  1.493,00  1.515,00  1.534,00

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.

Settore Restauro artistico dei beni culturali
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
Quadro Super 2.680,00 2.718,00 2.756,00 2.822,00
Quadro 2.680,00 2.718,00 2.756,00 2.822,00
1 2.517,00 2.552,00 2.588,00 2.650,00
2 1.936,00 1.964,00 1.991,00 2.039,00
3 1.800,00 1.825,00 1.850,00 1.895,00
4 1.775,00 1.800,00 1.825,00 1.869,00
5 1.664,00 1.687,00 1.711,00 1.752,00
6 1.589,00 1.611,00 1.634,00 1.673,00

Al Quadro Super va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili. Inoltre, al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100,00 euro mensili. 

NASpI e riacquisto della capacità lavorativa: le indicazioni

Necessario allegare il certificato medico alle richieste di trattamento presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro (INPS, messaggio 27 dicembre 2024, n. 4468).

L’INPS comunica che, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto ente.

Tali certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura del richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

Infine, le indicazioni fornite con il messaggio in commento  decorrono dal 1° marzo 2025.

CIRL Alimentari Artigianato Veneto: prorogato il contratto fino a dicembre 2025

Le Parti Sociali hanno concordato la proroga dell’erogazione dell’elemento regionale transitorio (ERT) e dei versamenti alla previdenza complementare

Il giorno 17 dicembre 2024 Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in attesa di avviare un nuovo confronto per il rinnovo del contratto regionale, si sono incontrate per definire e garantire I’erogazione degli elementi economici regionali e dei versamenti alla previdenza complementare previsti dal CCRL del 25 luglio 2022. 
Per i dipendenti della Regione Veneto del settore alimentare artigiano, alimentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione e altre attività, Parti Sociali hanno concordato la proroga dell’erogazione dell’elemento regionale transitorio (ERT) fino al 31 dicembre 2025, da corrispondere negli importi e secondo le modalità previste dall’art. 22 del CIRL 25 luglio 2022. 
Rispetto invece a quanto previsto dagli artt. 23 “Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore alimentazione” e 30 “Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore panificazione” del CIRL di cui sopra, le Parti hanno confermato i versamenti mensili alla previdenza complementare negli importi ivi previsti.