CIPL Edilizia Industria Firenze: siglato l’accordo per la determinazione dell’EVR

L’EVR determinato a livello territoriale è pari al 4% sui minimi in vigore al 1° marzo 2022

Il giorno 27 marzo 2025 presso la sede di Ance Firenze, si sono incontrati Ance Firenze e la Feneal-Uil Firenze, Filca-Cisl Firenze e Fillea-Cgil Firenze a seguito della verifica degli indicatori territoriali, effettuando il raffronto con il triennio 2024//2023/2022 sul triennio 2023/2022/2021. L’andamento di tutti gli indicatori territoriali ha evidenziato un segno positivo.
A seguito degli esiti della verifica in sede territoriale, ai sensi di quanto previsto ed indicato nell’art. 38 CCNL vigente e nel contratto integrativo 22 giugno 2022, l’EVR determinato a livello territoriale, tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali concordate, ovvero 25% per ciascuno di 4 indicatori, è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022.
Determinata la percentuale a livello territoriale (4%), ogni impresa procederà, come da CCNL vigente e da accordo territoriale 22 giugno 2022, al calcolo dei due parametri aziendali individuati nelle intese confrontando tali parametri dell’ultimo triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale (triennio 2024/2023/2022 sul triennio 2023/2022//2021).
Qualora dal confronto dei parametri aziendali dovessero risultare per l’impresa uno o due parametri negativi, la stessa renderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo in oggetto un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali. Gli importi dell’EVR erogabile saranno corrisposti dalle imprese, con le modalità previste dal CCNL e dall’accordo territoriale 22 giugno 2022, con decorrenza dal mese di aprile 2024 per un massimo di 12 mesi.
In merito alla determinazione dell’EVR ed alle relative procedure e modalità, le Parti Sociali hanno richiamato integralmente quanto previsto e concordato nei predetti accordi sindacali nazionale e territoriale. 

CIPL Edilizia Industria Rieti: rinnovato il contratto integrativo e definito l’EVR 2025

Rimodulate e confermate alcune indennità e stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione

In data 10 febbraio 2025, l’Ance Rieti e le OO.SS. regionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori del settore edile e affini. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024. Tra le varie novità introdotte dal rinnovo, si segnalano la rimodulazione e la conferma di alcune indennità, prima tra questa l’indennità di mensa, che viene stabilita secondo la tabella riportata di seguito.

Livello Importo 1° aprile 2025
Operai (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria) 0,95
Impiegati (su base giornaliera) 7,65
Operai calcestruzzo (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria) 1,09
Impiegati calcestruzzo (su base giornaliera) 8,79

Per quel che concerne l’indennità di trasporto, in alternativa al rimborso mensile del mezzo pubblico, nel caso in cui raggiungere il posto di lavoro sia difficoltoso con il suddetto trasporto, dal 1° aprile 2025 viene riconosciuta un’indennità oraria di trasporto pari a 0,36 euro; mentre, dal 1° ottobre 2025 la suddetta indennità è pari a 0,37 euro
Per i lavoratori che prestano servizio in galleria, questi percepiscono un’indennità pari a 0,60 euro per ogni ora di lavoro prestato. 
L’indennità di reperibilità viene così stabilita:
40,00 euro (giornaliere) in giornate non lavorative (sabato, domenica e giorni festivi);
30,00 euro (settimanali) in giornate feriali. 
Per coloro i quali prestano servizio a 2mt. al di sotto del piano stradale spetta un’indennità top down pari a 0,50 per ogni ora di lavoro prestato. Per l’indennità di alta montagna, invece, l’importo è pari a:
3,32 euro di indennità giornaliera per i lavoratori che prestano servizio in zone situate a quote superiori a 1000 mt s.l.m.;
3,87 euro di indennità giornaliera per i lavoratori che prestano servizio in zone situate a quote superiori a 1200 mt s.l.m. 
Per la trasferta, invece, i lavoratori che prestano il proprio servizio oltre i limiti del comune nel quale sono stati assunti riceveranno una diaria calcolata a seconda della distanza dai confini del comune di assunzione. Nella fattispecie:
10% se il luogo è situato oltre i 15 km ed entro i 50 km dal luogo abituale di lavoro;
15% se il luogo è compreso tra i 51km ed i 100km dal luogo abituale di lavoro;
20% se il luogo è compreso oltre i 101 km dal luogo abituale di lavoro. 
Inoltre, per la stesura del manto bituminoso, al lavoratore spetta un’indennità, su base giornaliera di 5,00 euro. Istituito anche il Fondo di Premialità che verrà finanziato con l’1,05% del relativo fondo malattia/infortunio. 
Nel corso dell’incontro è stato determinato anche l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025, confrontando i trienni 2020,2021 e 2022 con 2021, 2022 e 2023. Riscontrata la positività del parametri presi a riferimento, sono stati definiti i valori con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° luglio 2023.

Operai
  Operaio Comune Operaio Qualificato Operaio Specializzato Operaio IV livello
1° luglio 2023 5,71 6,68 7,42 7,99
EVR 39,49 46,21 51,34 55,29
Impiegati
  1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2023 987,36 1.155,21 1.283,56 1.382,31 1.481,02 1.777,23 1.974,71
EVR 39,49 46,21 51,34 55,29 59,24 71,09 78,99

Giornalisti: arrivano i chiarimenti sui rimborsi spese dei freelance

Fornite delucidazioni circa la non rilevanza ai fini IRPEF dei cosiddetti “a piè di lista” alla  luce del D.Lgs. n. 192/2024 (INPGI, comunicato 28 marzo 2025).

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, l’INPGI ha fornito chiarimenti sul trattamento previdenziale dei rimborsi spese dei giornalisti freelance, alla luce del D.Lgs 192/2024 che ha cambiato, a partire dal 1° gennaio 2025, il modo in cui tali voci vengono trattate a livello fiscale per i professionisti.

In particolare, la novità riguarda principalmente, per i lavoratori autonomi, la non rilevanza ai fini IRPEF dei rimborsi spese cosiddetti “a piè di lista”, ossia quelli documentati e addebitati direttamente al cliente in fattura per l’esecuzione di un incarico (trasporti, pasti, noleggio attrezzature, ecc.).
Fino al 31 dicembre 2024 queste voci concorrevano a determinare l’ammontare dei compensi, salvo poi essere portate in deduzione dal reddito ai fini del calcolo delle imposte dovute. In altri termini, prima si sommavano e poi si sottraevano dalla base di calcolo del reddito da lavoro autonomo. L’obiettivo principale del legislatore è stato, quindi, quello di semplificare gli adempimenti tributari, estendendo ai rimborsi spese a piè di lista addebitati dai lavoratori autonomi ai committenti il medesimo regime di esenzione dalla base imponibile IRPEF già previsto per i lavoratori dipendenti.

A ogni modo, anche se i rimborsi non rientrano più nel calcolo dell’IRPEF, continuano a essere soggetti a IVA. Questo perché la relativa normativa non è stata modificata: le spese rimborsate non sono considerate “anticipate in nome e per conto del cliente” e vanno fatturate con l’Imposta sul valore aggiunto.

L’aspetto previdenziale

Il nuovo regime fiscale non comporta alcuna modifica sul fronte previdenziale, che rimane, quindi, del tutto invariato. I rimborsi spese in questione, infatti, erano già “neutri” ai fini del calcolo del contributo previdenziale soggettivo (12 o 14% in base al reddito) che – come è noto – si calcola sull’ammontare del reddito assoggettato a IRPEF. Già in precedenza – per effetto del meccanismo di deduzione dal reddito – l’imponibile IRPEF non comprendeva questi rimborsi.
La situazione rimane invariata anche per il calcolo del contributo previdenziale integrativo (4% per l’INPGI) che – in base a quanto stabilito all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 103/96 – è determinato sul fatturato lordo, che, come detto, continua a comprendere – come in passato – anche le somme oggetto di rimborso analitico delle spese da parte del committente.
I rimborsi spese continueranno, quindi, a essere inclusi nella base di calcolo del contributo integrativo, pari al 4%, dovuto all’ INPGI.
Nel comunicato in commento, l’INPGI evidenzia che per i professionisti in regime forfettario, invece, la questione è più complessa: in questo regime, infatti, non è prevista la dichiarazione dell’IVA. Questo porta a dubbi su come debbano essere trattati i rimborsi spese e su quale sia l’impatto sulle tasse e sui contributi. Per ora, si attende un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.