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CCNL Chimica Industria: approvata la piattaforma

La richiesta economica dei sindacati è di 305,00 euro complessivi al livello D1

Il 31 marzo è stata approvata da Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec- Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL dell’industria chimica farmaceutica relativamente al triennio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2028.
A livello economico, i sindacati hanno richiesto alle associazioni datoriali Federchimica e Farmindustria l’aumento di 305,00 euro complessivi al livello D1.
Dal punto di vista normativo, invece, vi sono richieste in merito ad una maggiore formazione, con l’obiettivo di affrontare nuove sfide oltre alla riduzione dell’orario di lavoro per bilanciare maggiormente lavoro e vita privata.

Giornalisti: arrivano i chiarimenti sui rimborsi spese dei freelance

Fornite delucidazioni circa la non rilevanza ai fini IRPEF dei cosiddetti “a piè di lista” alla  luce del D.Lgs. n. 192/2024 (INPGI, comunicato 28 marzo 2025).

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, l’INPGI ha fornito chiarimenti sul trattamento previdenziale dei rimborsi spese dei giornalisti freelance, alla luce del D.Lgs 192/2024 che ha cambiato, a partire dal 1° gennaio 2025, il modo in cui tali voci vengono trattate a livello fiscale per i professionisti.

In particolare, la novità riguarda principalmente, per i lavoratori autonomi, la non rilevanza ai fini IRPEF dei rimborsi spese cosiddetti “a piè di lista”, ossia quelli documentati e addebitati direttamente al cliente in fattura per l’esecuzione di un incarico (trasporti, pasti, noleggio attrezzature, ecc.).
Fino al 31 dicembre 2024 queste voci concorrevano a determinare l’ammontare dei compensi, salvo poi essere portate in deduzione dal reddito ai fini del calcolo delle imposte dovute. In altri termini, prima si sommavano e poi si sottraevano dalla base di calcolo del reddito da lavoro autonomo. L’obiettivo principale del legislatore è stato, quindi, quello di semplificare gli adempimenti tributari, estendendo ai rimborsi spese a piè di lista addebitati dai lavoratori autonomi ai committenti il medesimo regime di esenzione dalla base imponibile IRPEF già previsto per i lavoratori dipendenti.

A ogni modo, anche se i rimborsi non rientrano più nel calcolo dell’IRPEF, continuano a essere soggetti a IVA. Questo perché la relativa normativa non è stata modificata: le spese rimborsate non sono considerate “anticipate in nome e per conto del cliente” e vanno fatturate con l’Imposta sul valore aggiunto.

L’aspetto previdenziale

Il nuovo regime fiscale non comporta alcuna modifica sul fronte previdenziale, che rimane, quindi, del tutto invariato. I rimborsi spese in questione, infatti, erano già “neutri” ai fini del calcolo del contributo previdenziale soggettivo (12 o 14% in base al reddito) che – come è noto – si calcola sull’ammontare del reddito assoggettato a IRPEF. Già in precedenza – per effetto del meccanismo di deduzione dal reddito – l’imponibile IRPEF non comprendeva questi rimborsi.
La situazione rimane invariata anche per il calcolo del contributo previdenziale integrativo (4% per l’INPGI) che – in base a quanto stabilito all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 103/96 – è determinato sul fatturato lordo, che, come detto, continua a comprendere – come in passato – anche le somme oggetto di rimborso analitico delle spese da parte del committente.
I rimborsi spese continueranno, quindi, a essere inclusi nella base di calcolo del contributo integrativo, pari al 4%, dovuto all’ INPGI.
Nel comunicato in commento, l’INPGI evidenzia che per i professionisti in regime forfettario, invece, la questione è più complessa: in questo regime, infatti, non è prevista la dichiarazione dell’IVA. Questo porta a dubbi su come debbano essere trattati i rimborsi spese e su quale sia l’impatto sulle tasse e sui contributi. Per ora, si attende un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

CIPL Legno Lapidei Trento: Premio di risultato 2025

Siglato il verbale di accordo per l’attuazione del Premio di risultato per l’anno 2025 

Le Parti sociali Associazione Artigiani e Piccole imprese, Confartigianato Trento, Feneal-Uil Trentino, Filca-Cisl Trentino e Fillea-Cgil Trentino hanno stipulato il verbale attuativo dell’Accordo “PdR” per l’anno corrente. 
Difatti, visto l’indicatore relativo alla Redditività che ha registrato nel triennio mobile di cui al PdR per gli anni 2021, 2022, 2023 un indice pari ai 20,38%, le Parti hanno concordato il valore del Premio di Risultato, a far data dal 1° marzo 2025, per i lavoratori dipendenti per le aziende artigiane come di seguito riportato.

Livello Fascia > 18%
Legno  Lapideo Valore mensile 
AS – A 1 110,00
B 2 100,00
CS 3 98,00
C 4 95,00
D 5 92,00
E 6 89,00
F 7 86,00